Videosorveglianza e privacy: regole da rispettare
Videosorveglianza, cosa prevede la normativa italiana
La videosorveglianza è diventato lo strumento più performante per proteggere luoghi pubblici e privati, sia aperti che chiusi, dalle intrusioni sempre più frequenti di malintenzionati. In merito il garante della privacy si è espresso in modo chiaro con regolamenti e provvedimenti che garantiscono i diritti di tutti i cittadini, pena l’applicazione di sanzioni penali.
La normativa vigente
Il GDPR (General Data Protection Regulation) è il regolamento dell’Unione Europea operativo dal 25 maggio 2018 in materia di privacy e dati personali. Nel caso specifico della videosorveglianza in Italia si rimanda ad un Provvedimento del Garante datato 2010 che evidenzia l’importanza dei dati rilevati dalle telecamere intelligenti in grado, attraverso sofisticati software, di individuare caratteristiche fisiche e comportamenti delle persone inquadrate.
I punti fondamentali per un corretto utilizzo di questi strumenti antintrusione sono due:
- l’area inquadrata dalla telecamera
- il posizionamento di un cartello che riporta la scritta Area Videosorvegliata
In qualsiasi luogo si trovi l’impianto di sorveglianza è obbligatorio che l’inquadratura si limiti ad un’area circoscritta, ad esempio se è posto all’ingresso della proprietà non deve riprendere le persone che semplicemente transitano sul marciapiede.
Il cartello, invece, deve essere ben visibile nella zona soggetta a riprese e costituisce una breve informativa sulla privacy a disposizione delle persone che vogliono accedere a quel determinato luogo. È per questo che risulta fondamentale che il cartello sia posizionato all’inizio della zona dell’inquadratura, ben visibile in un posto illuminato, inoltre deve riportare la dicitura Area videosorvegliata e il nome di chi tratta le immagini (proprietario o chi per lui) e i suoi dati di contatto.
In linea generale le riprese possono essere conservate fino a 24 ore a meno che non ci siano esigenze che ne giustifichino l’estensione del periodo come nel caso delle banche e degli enti locali il cui termine massimo è di 7 giorni.
La videosorveglianza nelle aree private
Se un privato decide di dotarsi di un impianto di videosorveglianza per proteggere la propria abitazione o la propria attività deve rispettare tutte le regole previste. In base a quanto già detto il primo vincolo è dato dalla limitazione delle riprese al proprio ingresso o porzioni di parti esterne che non vadano a comprendere spazi dove avviene la circolazione e il passaggio dei cittadini.
Per citare un esempio pratico, all’interno di un condominio non devono essere riprese le parti comuni, ma l’inquadratura dell’entrata deve limitarsi alla piccola porzione di pianerottolo attiguo alla porta. Il mancato rispetto di queste misure prevede l’applicazione di sanzioni per il risarcimento dei danni a chi vede lesi i propri diritti in quanto il codice della Privacy giudica estremamente invasiva la videosorveglianza come strumento antintrusione. Per il Garante, infatti, la prevenzione dei reati non deve intaccare la sfera privata dei comuni cittadini.
I presupposti per l’attività di videosorveglianza
Il Garante consente l’installazione di un sistema di videosorveglianza solo dove sussistono i principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità. Per liceità si intende che l’impianto deve rispettare le norme di legge e, nel caso di enti pubblici, deve essere funzionale agli scopi istituzionali. La necessità ne limita l’applicazione ai soli casi in cui non è possibile ricorrere a soluzioni diverse (riprese limitate nel tempo, inquadrature anonime, ecc.).
Per l’installazione di un impianto di videosorveglianza non è necessario ottenere preventivamente il consenso dei soggetti ripresi, ma devono essere minuziosamente rispettati i dettami del Garante. Gli impianti devono essere conformi alle regole e alle normative vigenti, gli installatori devono rilasciare la certificazione di conformità e il lavoro deve essere eseguito da personale abilitato. Infine, il titolare del trattamento deve mettere per iscritto il nome delle persone autorizzate al controllo dei dati e deve limitare la visione delle immagini esclusivamente a questi soggetti.