Impianti di Sicurezza e regola d’arte: il DM 37/08 e le norme tecniche di riferimento
Le norme tecniche per gli impianti di sicurezza
In Italia l’installazione di un qualsiasi impianto, anche un impianto di sicurezza, non può prescindere dal rispetto di particolari disposizioni legislative, da tutte le norme tecniche di riferimento e da una dettagliata burocrazia finalizzata alla precisa esecuzione dell’opera.
I sistemi antintrusione
Il ricorso a diversi tipo di impianti di sicurezza è aumentato in modo esponenziale nell’ultimo decennio e rimane la soluzione più performante per alzare il livello di sicurezza di abitazioni private, aziende e luoghi pubblici dalle incursioni di un numero di malintenzionati che sta via via crescendo soprattutto in determinate zone del Paese.
Affidarsi alla consulenza di esperti del settore permette a chiunque di individuare con certezza il sistema antieffrazione migliore per qualsiasi contesto, con la possibilità di personalizzarne altamente il funzionamento in base alle diverse esigenze di controllo. L’acquisto di uno di questi impianti non deve essere considerato solo un costo, ma deve essere strettamente correlato ai numerosi vantaggi e alla qualità della vita che si ottiene aumentando la sicurezza dei propri affetti e dei propri beni materiali.
Anche se la scelta può apparire facile e banale, in realtà richiede una buona conoscenza della materia sia in termini di installazione sia ai fini burocratici e di vantaggi fiscali e farsi guidare nei diversi passaggi rappresenta una garanzia per il buon funzionamento del dispositivo e per il totale rispetto della normativa.
Il Decreto Ministeriale n. 37 del 22/01/2008
Il Decreto Ministeriale DM 37/08 ha sostituito la precedente legge 46/90 lasciandola formalmente inalterata, ma introducendo una seria di modifiche finalizzate ad attualizzare la normativa.
Questo decreto, infatti, individua nel proprietario dell’impianto l’obbligo di mettere in atto tutte le misure necessarie a garantire le misure di sicurezza, tenendo conto delle istruzioni dell’azienda installatrice. Il fondamento di questo decreto risiede nell’intento di mantenere nel tempo tutte le caratteristiche di sicurezza previste dalla legge sottolineando l’importanza di quanto previsto dalle norme tecniche e del rispetto della regola d’arte.
Le attività di installazione dei sistemi di sicurezza e videosorveglianza sottostanno ad una precisa serie di norme e di obblighi e, anche se ancora molte persone non ne sono a conoscenza, tali impianti posso essere installati esclusivamente da imprese abilitate ed artigiani che siano in possesso di requisiti tecnici e professionali elencati nel DM 37/08.
In caso di installazione, ampliamento o trasformazione di un impianto di sicurezza è necessario un progetto redatto secondo la regola dell’arte ed in conformità con la normativa vigente da un responsabile tecnico o da un professionista regolarmente iscritto all’albo professionale relativo alla competenza richiesta. Il progetto deve contenere lo schema dell’impianto, le varie planimetrie e la relazione tecnica sul tipo di intervento che comporta.
Il decreto, infine, obbliga il proprietario o committente ad affidare questo tipo di lavoro esclusivamente a soggetti abilitati che, al termine dell’opera, devono rilasciare una dichiarazione di conformità dell’impianto che accerta il rispetto degli standard previsti dalla legge e, di conseguenza, un corretto funzionamento anche nel corso degli anni a venire.
La conformità di un impianto di sicurezza
Nota anche come DiCo, la dichiarazione di conformità, è quell’insieme di documenti che attesta che un impianto o un dispositivo rispetta i parametri definiti dalla legge e dalle norme tecniche. Essa fa riferimento alla legge n. 186 del 1° marzo del 1968 e alle sue successive modifiche, tra le quali anche il Decreto Ministeriale del 22 Gennaio del 2008 numero 37.
Chi installa impianti di sicurezza è obbligato a redigere la relativa dichiarazione di conformità allegando al progetto una serie di certificazioni che devono essere prodotte da figure professionali specifiche (responsabile tecnico, progettista abilitato, ecc).
Rientrando nel campo di applicazione del DM 37/08, i sistemi di allarme, videosorveglianza e controllo accessi sono soggetti agli obblighi da esso imposti, quindi ne deriva che affidarsi alla consulenza di un esperto nel settore scongiura il pericolo di commettere imprecisioni ed errori che potrebbero interferire con le disposizioni vigenti.
Per la legislazione italiana l’abilitazione alla realizzazione di impianti elettrici non è sufficiente all’installazione di questo genere di impianti, ma prevede i requisiti tecnico professionali di chi si occupa di impianti elettronici.
Il severo rispetto delle prescrizioni contenute in una normativa tecnica equivale ad ottemperare quanto sancito dalla legge.